ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CAVANA 88

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Anno di fondazione

Attività

Gare di pesca

Momenti conviviali

Conferenze su tema preservare la laguna

Mutamenti della flora/fauna lagunare

Itticoltura

cavana88

STORIA

La nostra associazione viene ufficialmente costituita nel 1988 da un gruppo di appassionati di caccia e pesca che maturano insieme l’idea di allestire un sito attrezzato e funzionale che possa fungere da base di partenza per le proprie attività ricreative.

Essi, ravvisata la possibilità e la necessità di consolidare e rendere più agevole l’accesso ai propri posti barca, decidono di fondare insieme una associazione senza scopo di lucro, basata su una collaborazione attiva e reciproca, mirata a costruire un ambiente di carattere familiare e ospitale che, oltre al ricovero delle imbarcazioni offra anche un punto riferimento per tutti gli appassionati e gli amici.

L'insediamento

Posto Barca

L’insediamento di Cavana 88 si compone di circa duecento posti barca due terzi dei quali sono stati dotati di tradizionali cavane in legno.

Ogni posto barca è servito da una comoda scaletta in acciaio che rende agevoli le operazioni di imbarco e sbarco assicurate anche da una banchina livellata e messa in sicurezza.

L’alternanza di cavane e di ormeggi all’aperto dà all’insieme un’idea di ordine e di equilibrio e caratterizzano questa nostra realtà.

Ordine e pulizia sono mantenuti con assoluto rigore. Le banchine sono sempre sgombre. In questo modo è garantito un transito sicuro per gli associati, ed i mezzi meccanici utilizzati per lo sfalcio dell’erba non rischiano di urtare pericolosi ostacoli.

In banchina, al servizio di tutti gli ormeggi, è stato installato un impianto elettrico di ultima generazione, ben dimensionato e certificato secondo la normativa vigente.

Lampioni per l’illuminazione notturna e pannelli elettrici dotati di prese industriali sono distribuiti lungo la riva a distanza ravvicinata. Un sensore di presenza associato ad un temporizzatore completano la dotazione al servizio dei posti barca.

Lungo l’alto argine che protegge l’entroterra dalle maree più insidiose sono dislocate numerose scalette in legno che mettono in comunicazione e consentono un agevole transito pedonale tra la zona di parcheggio e gli ormeggi a servizio e supporto delle operazioni di carico e scarico di bagagli e materiali.

Il grande piazzale centrale offre una comoda area di sosta per le auto e una casetta in legno che ospita i servizi igienici.

Una seconda area di sosta si sviluppa lungo l’argine e consente il parcheggio dell’auto molto vicino alla propria imbarcazione. Questa è raggiungibile mediante una strada sterrata a senso unico che raggiunge l’estremità dell’insediamento per poi tornare sempre in linea parallela.

Per richiedere un posto barca, per conoscerne la disponibilità, per richiedere l’iscrizione all’associazione è necessario prendere contatto con il direttivo dell’associazione.

Il direttivo di Cavana 88 sarà ben lieto di fare la vostra conoscenza e presentarvi tutte le opportunità che offre l’associazione.

Statuto di Cavana 88

Richiesta di iscrizione e moduli

informazioni di contatto

Email

info@cavana88.it

Indirizzo

via Triestina, 54/24 30173 Favaro Veneto (VE)

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Gradualmente dall’idea si passa ai fatti. Viene elaborato un progetto che prevede la concessione di una generosa sezione della riva del canale S. Maria (quasi 1000 metri) sulla quale viene disegnato un insediamento che prevede una successione di posti barca e di cavane in legno.

La costruzione delle cavane avviene progressivamente, ma la qualità delle costruzioni appare subito solida e robusta, e anche dopo molti anni le prime realizzazioni risultano ancora in ottime condizioni. Segno che i materiali utilizzati ed i lavori eseguiti vogliono durare nel tempo.

Progressivamente viene allestito anche un parcheggio, una strada per raggiungere l’estremità sinistra dell’insediamento, poi servizi igienici e una casetta in legno per le riunioni dell’associazione.

Un impianto di illuminazione, peraltro aggiornato da poco, seguono a ruota per rendere facilmente accessibile gli approdi e il prezioso canale popolato da piccoli cofani, tope in legno e barche in resina.

Nel tempo si avvicinano all’associazione anche nuovi associati, magari non proprio pescatori o cacciatori, ma certamente appassionati di mare e di laguna, conquistati dal fascino della laguna Nord e dall’incredibile contesto naturalistico in cui si sviluppa l’insediamento a pochi chilometri dai centri abitati di Altino e di Tessera.

Anche le barche a vela a basso pescaggio non tardano ad arrivare. Alle vele al terzo si aggiungono vele marconi a deriva e timoni mobili.

Oggi l’insediamento conta oltre 210 associati armatori e presto vi sarà un ulteriore sviluppo che potrà offrire a tanti appassionati l’opportunità di un ormeggio in cavana o all’aperto e uno spirito sociale sano e cordiale.

Statuto della Associazione sportiva dilettantistica CAVANA ’88 ”

TITOLO I Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica CAVANA ’88”, in breve “A.S.D. CAVANA ’88” (d’ora in poi “Associazione”), con sede in Venezia.

La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021 e s.m.i., l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

 

Articolo 1bis – Certificazione e riconoscimento ai fini sportivi

L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).

L’affiliazione e l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche certificano la natura dilettantistica dell’associazione sportiva per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.

 

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale 1. I colori sociali sono l’arancio e il verde. L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un’imbarcazione da pesca “in palina” che esce da una tipica cavana di valle.

 

Articolo 3 – Oggetto

  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
  2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
  4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina della pesca sportiva, delle attività subacquee e, più in generale, delle attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Nello specifico ha per finalità: – lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dello sport della pesca e delle attività subacquee e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina; – la collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell’ambiente lagunare per la conservazione e la razionalizzazione delle attività sportive che in esso vengono svolte durante il tempo libero, in appoggio alle tradizioni anche antiche che impongono un doveroso rispetto per una Laguna viva e vivibile.
  5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: – attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; – la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo; – nonché, nei limiti sopra indicati, ogni ulteriore attività secondaria e strumentale individuata dal Consiglio direttivo. L’uso dei singoli spazi acquei assegnati agli associati, meglio definito dal Regolamento interno, è regolamentato nei tempi e nei modi dall’Associazione titolare di Concessione demaniale, la quale stabilisce la dislocazione degli stessi, le modalità di assegnazione individuale e di cessazione dal diritto d’uso, nonché quant’altro previsto e/o ritenuto opportuno per un corretto utilizzo dello spazio acqueo complessivo, nel rispetto del vigente Disciplinare. Lo spazio acqueo assegnato in uso individualmente non può essere alienato né ceduto in uso a terzi. Ciascun associato assegnatario di posto barca nei limiti della sua presenza in loco, è tenuto a collaborare con il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo per garantire il miglior andamento possibile in ordine alla corretta gestione complessiva del sito. Ognuno, pertanto, è tenuto a vigilare sullo specchio acqueo e sulla riva del Canale Ramo S. Maria al fine di prevenire incuria, abusi o sabotaggi, del caso segnalandone prontamente l’esistenza al Direttivo.
  7. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
  8. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui è affiliata. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
  9. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

TITOLO II Della vita associativa

Articolo 5 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
  4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
  5. La qualifica di associato si acquisisce a far data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedervi entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
  6. Avverso il rigetto, che va motivato, l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego.
  7. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
  8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
  9. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere firmata e presentata dall’esercente la responsabilità genitoriale o da altro rappresentante legale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  10. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
  11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
  2. In particolare, gli associati hanno: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto nelle assemblee qualunque sia l’ordine del giorno; c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.
  3. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell’Assemblea a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale (anche disgiuntamente tra loro) o altro rappresentante legale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
  4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 – Decadenza degli associati

  1. La qualifica di associato si perde per recesso, morte o per esclusione.
  2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione.
  3. Il recesso, e quindi la rinuncia allo spazio acqueo in uso, devono essere fatte pervenire – esclusivamente per iscritto – all’associazione entro il giorno 30 (trenta) novembre di ogni anno. Trascorso tale termine l’associato rimane confermato per l’anno successivo e quindi obbligato regolarmente al pagamento della quota per l’anno successivo.
  4. Gli associati decadono dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
  5. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere formalmente richiamato per iscritto e nel caso di recidiva può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. Sarà ritenuto grave e motivo di adozione dei provvedimenti di cui sopra, altresì l’eventuale comportamento scorretto e lesivo dei diritti di quanti, fornendo all’associazione ospitalità in loro proprietà o gestione, avessero motivate ragioni di lamentela oppure presentassero richieste di risarcimento per procurati danni, fatto salvo il diritto di rivalsa a termini di legge per i danni causati.
  6. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
  7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

TITOLO III Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi dell’Associazione: a) l’assemblea degli associati; b) il presidente; c) il consiglio direttivo; d) l’organo di controllo, anche monocratico, se nominato. Nei casi in cui sia previsto per legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale

  1. L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
  2. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
  3. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
  4. La convocazione dell’assemblea potrà essere richiesta al consiglio direttivo da: a) almeno 1/10 (un decimo) degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
  5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.
  7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso da comunicare all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato (o con qualunque altro mezzo che fornisca la prova della sua ricezione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Nel medesimo termine, l’avviso potrà altresì essere affisso presso la sede dell’associazione.
  8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un giorno dalla prima convocazione.
  9. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  10. L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
  11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  12. L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  13. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
  15. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
  16. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  17. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
  18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 (dieci) associati e presentate al presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’adunanza.
  19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 – Partecipazione all’assemblea

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. 2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

  1. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e per l’esame del bilancio preventivo.
  2. Fino al momento dell’approvazione del bilancio consuntivo redatto nelle forme previste per legge, il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
  3. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
  4. a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
  5. b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio (o rendiconto economico-finanziario);
  6. c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  7. d) nomina e revoca, qualora previsti, i componenti dell’organo di controllo e il revisore legale dei conti;
  8. e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  9. f) delibera sul diniego di ammissione dell’associato o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
  10. g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
  11. h) delibera in merito all’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
  12. i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
  13. l) determina l’importo della quota associativa annuale, sentito il consiglio direttivo.

 

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria delibera:
  2. a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 27 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  4. c) sui diritti reali immobiliari;
  5. d) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

 Articolo 13 – Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, e di almeno il 20% (venti per cento) degli associati aventi diritto di voto in seconda convocazione.
  3. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..

Articolo 14 – Audio- video collegamento

  1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  2. Nell’avviso di convocazione può essere stabilito che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
  3. La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del precedente punto 2., si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 – Il consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
  2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il presidente.
  3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
  4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
  5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
  6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
  7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 (quattro) esercizi sociali e pertanto scadrà con l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale successivo alla nomina; i suoi componenti sono rieleggibili.
  8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
  9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
  10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto. 11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
  11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  12. Tutte le cariche sociali (fatta eccezione per l’organo di controllo) sono esercitate gratuitamente. Potranno essere rimborsate, previa autorizzazione del Direttivo, le sole spese sostenute e dimostrate per l’espletamento di particolari attività nell’ambito delle mansioni relative all’incarico ricoperto, con le modalità e nei limiti di legge.
  13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
  14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
  15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

  1. Il consiglio direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
  2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
  3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
  4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo dovrà essere convocata l’assemblea che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti. Essi rimarranno in carica sino a scadenza dell’intero Consiglio.
  5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente cessa dalla carica: a) per dimissioni; b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
  6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 30 (trenta) giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
  7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo se nominato. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso competono in particolare:
  2. a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
  3. b) indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
  4. c) proporre all’assemblea l’importo delle quote associative;
  5. d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  6. f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  7. g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  8. h) l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  9. i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
  10. j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
  11. k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  12. l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
  13. m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  14. n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  15. o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

 Articolo 19 – Il presidente

  1. Il presidente è eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.
  2. Dura in carica 4 (quattro) esercizi sociali ed è rieleggibile.
  3. Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
  4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
  5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 – Il vicepresidente

  1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 – Il segretario e il tesoriere

  1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
  2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
  3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
  4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento degli associati e attende alla corrispondenza.
  5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
  6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. 7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di controllo

  1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
  2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.
  3. I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo.
  4. Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone non associate.
  5. In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.
  6. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio direttivo la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
  8. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
  9. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
  10. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.
  11. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

TITOLO IV Patrimonio e scritture contabili

 

Articolo 23 – Il rendiconto economico

  1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico- finanziario è obbligatoria.
  2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare.
  3. Il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario) deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione.
  4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
  5. L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 16, comma 2.

Articolo 24 – Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°(primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

 Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

  1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dalla dotazione iniziale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); b) dai beni mobili/immobili di proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; c) contributi, erogazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale, nel rispetto dei limiti di legge. Le quote annuali dovute da ciascun associato sono stabilite nel loro importo complessivo, sentite le proposte del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli associati indetta per l’approvazione del bilancio preventivo.
  3. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente.
  4. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
  5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
  6. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., secondo il principio di pari dignità e opportunità e, in quanto compatibili, delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
  4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
  6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 27 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente statuto.
  2. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.
  3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo se previsto per legge.

Art. 28 – Clausola Compromissoria

  1. Le controversie sorte tra gli associati oppure tra questi ultimi e l’associazione, il Consiglio Direttivo, l’organo di controllo, o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede l’associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.
  2. La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della Provincia in cui ha sede la Associazione, dall’arbitro nominato. L’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato.
  3. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Associazione partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.

Articolo 29 – Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.